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Più di un semplice statuto

Promuoviamo la consapevolezza storica, l'identificazione delle persone con il proprio quartiere, sosteniamo i progetti che valorizzano il significato storico del nostro quartiere e sosteniamo le strutture che rendono possibile un impegno multiforme vicino ai cittadini.

Articolo 1

In data 24 gennaio 2018 è stata costituita la libera associazione denominata “Comitato di quartiere centro storico di Merano” con sede in via delle Corse 114 presso l’abitazione della presidente Lydia Benedetti.

 

Articolo 2

 

Il comitato di quartiere “Centro storico di Merano” è delimitato dai confini stabiliti dal piano di recupero approvato con delibera della giunta provinciale nel 2003 “zona A- centro storico” con eccezione del quartiere Steinach. Comprende i reparti A1, A2, A3, A7, A8, A10 e A11.

La planimetria dell’area definita è parte integrante di questo statuto.

 

 

Articolo 3

 

La durata del comitato è a tempo indeterminato. L’associazione può essere sciolta su decisione dell’assemblea straordinaria degli aventi diritto al voto del quartiere con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

 

Articolo 4

 

Il comitato di quartiere persegue le seguenti finalità:

  • rafforzare in modo duraturo l’intreccio tra memoria storica del costruito e spazio vitale contemporaneo
  • migliorare le condizioni dell'abitare e le condizioni di lavoro nel quartiere, sostenere le attività commerciali, gastronomiche e turistiche e chi offre servizi in generale
  • proporsi come interlocutore nei confronti dell’amministrazione comunale presentando iniziative, esigenze e problematiche del quartiere per incentivare un processo di sviluppo omogeneo retto dai cittadini aventi diritto al voto;
  • definire prospettive di sviluppo a breve termine con lo scopo di realizzare un centro storico omogeneo e attraente, stimolante per i visitatori e capace di far prosperare commercio al dettaglio, gastronomia e attività turistiche , aumentare le offerte culturali e sociali;
  • proteggere lo spazio vitale e le condizioni dell'abitare dei residenti considerando in modo equo le destinazioni urbanistiche miste del quartiere, garantire la sicurezza ai pedoni
  • incontrarsi una volta all’anno con i consiglieri del comitato di quartiere “Steinach” per discutere problemi ed esigenze comuni

 

Articolo 5

 

Il comitato di quartiere:

  • partecipa a curare il tessuto urbano e il patrimonio architettonico perchè fondamentali per una duratura consapevolezza della memoria storica del luogo
  • rispetta le necessità e i bisogni degli abitanti, dei commercianti, dei gastronomi, dei conduttori di attività turistiche e dei fornitori di servizi e presta a ciascuno la stessa attenzione
  • incentiva la convivenza armoniosa, solidale e sostenibile tra persone aventi diritti e doveri uguali, indistintamente
  • opera in sintonia con le vigenti normative europee riguardanti il miglioramento della qualità dell’aria e l’abbassamento dell’inquinamento acustico

 

Articolo 6

 

Il comitato è libera espressione dei residenti, è aconfessionale e apolitica e si finanzia autonomamente e/o tramite ricorso a contributi e donazioni.

 

Articolo 7

 

Possono essere eletti membri del comitato di quartiere e hanno diritto al voto tutti gli abitanti, titolari di attività commerciali, gastronomici e turistici all’interno del sedime definito nell’articolo 7 che abbiano compiuto i 18 anni di età. Inoltre hanno diritto al voto e possono essere eletti i proprietari degli immobili nel quartiere sfitti  da più di 12 mesi.

 

 

Articolo 8

 

Gli organi del comitato di quartiere sono:

  • l’assemblea generale del quartiere
  • il consiglio direttivo
  • il presidente
  • il vicepresidente
  • il segretario

Tutti gli incarichi s' intendono resi a titolo gratuito.

 

Articolo 9

 

Organo sovrano del comitato di quartiere è l’assemblea generale rappresentata da tutti gli aventi diritto al voto di cui all’articolo 7. L’assemblea generale dovrà essere convocata, con almeno 5 giorni di anticipo mediante volantinaggio e affissione della convocazione nelle bacheche comunali, almeno una volta all’anno e potrà essere convocata in seduta straordinaria previa presentazione di 100 firme raccolte tra gli stessi aventi diritto al voto o per decisione del consiglio.

 


I compiti assegnati all’assemblea dei residenti sono:

  • in convocazione ordinaria discutere la relazione annuale del presidente, trattare gli argomenti di interesse comune ed eleggere ogni tre anni, secondo le modalità previste dall’articolo 10 i consiglieri componenti il comitato di quartiere;
  • in convocazione straordinaria discutere e votare su particolari e urgenti questioni.

 

Articolo 10

 

Il consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni a partire dalla data di approvazione del presente statuto a suffragio universale, su lista unica mediante voto segreto. Il seggio elettorale resta aperto per almeno 6 ore nell’arco di una giornata.

 

Gli scrutatori vengono nominati dal consiglio uscente. I membri del consiglio in carica non possono svolgere il ruolo di scrutatori, come pure i candidati alle elezioni del nuovo consiglio.
L’elettorato attivo e passivo è riservato agli aventi diritto al voto di cui all’articolo 7 e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

 

Il consiglio è composto da 11 membri.

  • In caso di parità di voti tra due candidati entra in consiglio il più anziano di età. I componenti del consiglio sono rieleggibili per un massimo di tre volte. I due gruppi linguistici italiano e tedesco devono essere entrambi rappresentati.

 

Le deliberazioni del consiglio vengono adottate a maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità di voti, quello del presidente o del suo vice, qualora il primo sia assente, vale doppio. Il consiglio può deliberare solo in presenza di almeno 5 membri. Presidente o vice devono essere sempre presenti ai lavori del consiglio, pena la nullità delle sue decisioni.
In caso di dimissioni o decadenza, trasferimento di residenza di uno o più consiglieri, verrà cooptato il primo dei non eletti.

 

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o se lo richiedno per iscritto almeno 2 consiglieri.

 

In caso di 3 assenze ingiustificate consecutive, il membro decadrà automaticamente.

 

Qualora il consiglio dovesse prendere e promuovere decisioni unicamente di interesse del singolo e/o senza considerare i criteri di comportamento definiti nell’articolo 5, sarà immediatamente e automaticamente sciolto e sostituito da un nuovo consiglio.

 

 

Articolo 11

 

Spetta al consiglio direttivo:

  • deliberare in merito a problemi inerenti il quartiere
  • fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie
  • programmare l’attività del comitato
  • intraprendere iniziative a sostegno degli scopi di cui all’art.4
  • incaricare uno o più affidatari per l’utilizzo delle bacheche comunali a cui affidare le chiavi e la gestione del materiale esposto nelle stesse

Articolo 12

 

Il presidente del comitato di quartiere viene eletto tra i membri del consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno 6 consiglieri. Lo stesso dicasi per il vicepresidente e per il segretario. Il presidente dirige il comitato e ne è il legale rappresentante.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza temporanea e in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato dal presidente. Presidente e vice devono appartenere a diversi gruppi linguistici.

 

La carica di presidente del comitato di quartiere è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

 

Quel presidente che intenda esercitare i suoi diritti politici attivi ne da comunicazione al consiglio, rassegnando le dimissioni dall’incarico.
In caso di dimissioni del presidente del consiglio, il consiglio stesso, con un membro aggiunto al suo posto (il primo dei non eletti), elegge il nuovo presidente.
Qualora non venga raggiunta la maggioranza di 6 consiglieri sul nuovo nominativo, il consiglio decade e indice nuove elezioni convocando l’assemblea generale.

 

 

Articolo 13

 

Il segretario redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza e l’esecuzione delle deliberazioni.

 

Articolo 14

 

Modifiche al presente statuto possono essere richieste dal presidente o da un terzo dei componenti del consiglio direttivo e approvate con il voto favorevole di almeno 4 dei componenti del consiglio medesimo.

 

Articolo 15

 

I mezzi finanziari del comitato sono rappresentati da contributi di enti, associazioni e privati. Ogni anno il presidente o il cassiere presenta all’assemblea un rendiconto di cassa.
In caso di estinzione o scioglimento del comitato, le sue disponibilità finanziarie verranno attribuite secondo le decisioni del consiglio medesimo e comunque a scopo benefico.

 

 

Articolo 16

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile.

 

 

 

Merano, 24.01.2018

 

Redatto e firmato dai promotori del comitato di quartiere “Centro storico Merano”

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